Art. 4.
(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati, dal naviglio mercantile e dagli aeromobili).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «6-bis. A decorrere dall'anno 2007, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute, con la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 10 per cento, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché del naviglio mercantile e degli aeromobili, volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati, nel naviglio mercantile e negli aeromobili».

      2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono attuati secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, e successive modificazioni.
      3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e di segnalazione, alle

 

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competenti aziende sanitarie locali (ASL), dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili, nel naviglio mercantile e negli aeromobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.